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A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137, cosiddetto “DL RISTORI” di seguito trovate la sintesi degli articoli di interesse per il mondo sportivo dilettantistico.
Fondo per il sostegno alle ASD ed SSD
ART. 3.
Istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze del “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche”, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Il Fondo è destinato alle ASD/SSD che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.
I criteri di ripartizione delle risorse stanziate saranno stabiliti nei prossimi giorni con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.
Disposizioni a favore dei COLLABORATORI SPORTIVI
ART. 17.
Per il mese di novembre 2020, sarà erogata nei prossimi giorni dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione sportiva dilettantistica, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.
Il predetto emolumento non è riconosciuto ai percettori di:
- altro reddito da lavoro
- reddito di cittadinanza
- reddito di emergenza
- prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e successive modificazioni.
Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da:
- lavoro autonomo
- da lavoro dipendente e assimilati
- pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità
Per chi HA ricevuto il bonus di 600 euro (per almeno uno dei mesi di marzo aprile maggio giugno)
Ai collaboratori sportivi dilettantistici già beneficiari dell’indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno, per i quali permangano i requisiti, verrà riconosciuta un’indennità pari a 800 euro erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020.
Per chi NON HA chiesto precedenti BONUS
Le domande degli interessati, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti, vanno presentate entro il 30 novembre 2020 tramite la piattaforma informatica di Sport e Salute S.p.A. non appena sarà consentito (nei prossimi giorni) e che, le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.